STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
Approvato dallAssemblea dei Soci del 21/2/2008
TITOLO 1
Denominazione – Sede - Logo
ART. 1
Il JUDO CLUB SHO-DAN A.S.D. - associazione sportiva dilettantistica con sede a Seveso, v. Ceredo, 32 - vuole essere protagonista del movimento sportivo attraverso la pratica diretta, agonistica e non, la partecipazione alle esperienze associative e formative, l'organizzazione di eventi; inoltre promuove la funzione educativa dello sport sia nella crescita individuale che nella collettività.
Essa aderisce all’Unione Italiana Sport Per Tutti (UISP) e relative strutture periferiche.
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà affiliarsi ad altre Federazioni ed Enti di promozione sportiva, Organismi aderenti al CONI, alle Leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.
ART. 2
Il logo, regolarmente registrato, e la denominazione sono di esclusiva proprietà dell’Associazione; potranno essere utilizzati solo per scopi societari. L’eventuale concessione dell’uso della denominazione e/o del logo potrà essere autorizzata solo dal Consiglio Direttivo mediante apposita delibera.TITOLO 2
Scopo - Oggetto
ART. 3
L’Associazione è centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi,didattici, ricreativi e solidaristici organizzando le attività in forme “nessuno escluso”, anche di natura economica e strumentali ad esse, per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
ART. 4
L’Associazione si propone di:a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche e didattiche.
b) gestire impianti propri o di terzi adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.
c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, iniziative e manifestazioni di diverse discipline
d) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, autodifesa, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.
Inoltre l’Associazione, mediante specifiche delibere, potrà:
a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative di carattere sportivo.
b) eventualmente allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ad impianti , in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai Soci.
c) Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei Soci.
TITOLO 3
Soci - Tecnici
ART .5
Il numero dei Soci è illimitato.Possono diventare Soci dell’Associazione le persone fisiche senza discriminazione alcuna, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.
I singoli Soci hanno facoltà di affiliarsi anche ad altre Federazioni ed Enti di promozione sportiva.
ART. 6
Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottati dagli organi dell’Associazione.La qualifica di Socio si assume all'atto dell'accettazione della richiesta, contestualmente al versamento della quota associativa annuale.
ART. 7
La qualifica di Socio dà diritto: a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione e dalla Federazione
a partecipare alla vita associativa
ad esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme statutarie e di eventuali regolamenti
a partecipare alle elezioni del Consiglio Direttivo
I Soci sono tenuti:
all’osservanza dello Statuto, dell' eventuale Regolamento Interno e possibili delibere
al pagamento dei contributi associativi
ART. 8
La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione in caso di comportamento contrastante con le finalità e i principi dell’Associazione, per mancato pagamento della quote associative, per decesso.
Le dismissioni da socio possono essere presentate anche verbalmente a qualsiasi membro del
Consiglio Direttivo in un qualsiasi momento.
L'esclusione del socio sarà deliberata dal Consiglio Direttivo che dovrà comunicarla all'interessato in forma scritta. Il socio escluso avrà 15 gg. di tempo, dalla ricezione del provvedimento, per contestare gli addebiti. L'esclusione diventa operativa decorsi 20 gg. dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea dei Soci che abbia ratificato il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.
ART. 9
Sono considerati Tecnici i Maestri e gli Istruttori di Judo regolarmente riconosciuti da UISP; sono altresì considerati Tecnici gli Allenatori nominati dall’Associazione.Per poter coprire il ruolo di Allenatore è necessaria la qualifica di 1° Dan di Judo.
TITOLO 4
Risorse Economiche-Fondo Comune – Esercizio Sociale
ART. 10
L'Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:Quote e contributi degli associati
Quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive
Contributi dello Stato,Regioni, Province, Comuni, Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
Erogazioni liberali degli associati e da terzi
Le quote associative sono stabilite in funzione dei programmi di attività e sono comprensive di tutela assicurativa. Dovranno essere determinate annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e, in ogni caso, non potranno mai essere restituite, esse sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Casi particolari potranno essere valutati dal Presidente e dal Segretario.
ART. 11
Il Fondo Comune è indivisibile ed è costituito dai punti dell' art.10, eventuali avanzi di gestione e da tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve, capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 12
L’Esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno sucessivo. Il Consiglio Direttivo deve predisporre ed approvare i rendiconti economici e finanziari (bilanci), da presentare all’assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura d’Esercizio Sociale annuale.TITOLO 5
Organi dell’Associazione
ART. 13
Sono organi dell’Associazione:a) l’Assemblea dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
ART. 14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avvisi esposti in bacheca e/o lettera da inviare o consegnare (o modalità equiparate) contenenti l’ordine del giorno, luogo, data e orario della prima
e della seconda convocazione
ART. 15
L’assemblea ordinaria:
- prende visione e approva il rendiconto economico e finanziario
- procede alla nomina delle cariche sociali
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
- approva eventuali regolamenti interni.
Di norma ha luogo una volta l’anno, entro i quattro mesi successivi la chiusura di Esercizio Sociale.
ART. 16
In prima convocazione l’assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno dei Soci.In seconda convocazione l’assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Nelle assemblee hanno diritto di voto i Soci maggiorenni e un genitore/tutore in rappresentanza di ogni Socio minorenne. Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti i punti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) dei Soci presenti.
ART. 17
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona delegata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
ART. 18
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di otto membri eletti tra i Soci maggiorenni e i rappresentanti dei Soci minorenni; per diritto tre membri sono votati tra i Tecnici. Restano in carica due anni e sono rieleggibili.Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere.
In mancanza di eletti le cariche possono essere accorpate. L’assemblea del Consiglio Direttivo è convocata dal Presidente ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.
Il Consiglio Direttivo ha ampi poteri per la gestione dell'Associazione, al Consiglio spetta, tra l'altro: redigere e approvare il rendiconto economico e finanziario
predisporre eventuali regolamenti interni
deliberare, congiuntamente o disgiuntamente circa l' ammissione degli associati
deliberare, circa l'esclusione degli associati
curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle delibere assembleari
ART. 19
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono svolte dal Vicepresidente.
In caso di dimissioni, il Vicepresidente convocherà l'assemblea dei Soci per l'elezione di un nuovo Presidente.
TITOLO 6
Scioglimento
ART. 20
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell'Associazione, tutto il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altre Associazioni aventi finalità analoghe e, comunque, di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
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